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07/12/2008 - Trasporto di un animale domestico da compagnia – Regolamento Ferrovie dello Stato
Regolamento
E’ ammesso, salvo particolari eccezioni, il trasporto gratuito di cani di piccola taglia, gatti ed altri piccoli animali domestici da compagnia, nella prima e nella seconda classe di tutte le categorie di treni, custoditi nell’apposito contenitore di dimensioni non superiori a 70x30x50 e tale da escludere lesioni o danni sia ai viaggiatori che alle vetture. Sono esclusi i treni effettuati con materiale ETR 450.
A bordo delle carrozze a cuccette, vetture comfort, vagoni letto, vetture Excelsior ed Excelsior E4 il compartimento deve essere acquistato per intero.
E’ ammesso il trasporto di cani di qualsiasi taglia alle seguenti condizioni:
Treni Intercity, Intercity Plus, Intercity notte ed Espressi
E’ ammesso il trasporto del cane di qualsiasi taglia, provvisto di museruola e guinzaglio, in ragione di uno per viaggiatore, nell’ultimo compartimento (ovvero negli ultimi sei posti delle carrozze a salone) dell’ultima carrozza di seconda classe, dietro pagamento di un biglietto di seconda classe alla tariffa prevista per il treno utilizzato ridotta del 50% .
Il trasporto è ammesso, previa riservazione al momento dell’acquisto del biglietto dell’accompagnatore. Il biglietto per animali è valido solo se utilizzato congiuntamente a quello emesso per l’accompagnatore e per il treno ed il giorno prenotato.
Il posto di fronte al viaggiatore con il cane non può essere oggetto di prenotazione e in nessun caso comunque può essere occupato dal cane.
Carrozze a cuccette, vetture comfort, vagoni letto, vetture Excelsior ed Excelsior E4
E’ ammesso il trasporto di un cane di qualsiasi taglia, previo pagamento di un biglietto alla tariffa ordinaria n. 1/Espressi ridotta del 50%. In ogni caso il compartimento deve essere acquistato per intero. Fuori dal compartimento i cani devono essere tenuti al guinzaglio ed essere muniti di museruola.
Treni Regionali
Sui treni Regionali il trasporto di un cane di qualsiasi taglia è ammesso, provvisto di museruola e guinzaglio, salvo diversa disposizione regionale, sulla piattaforma o vestibolo dell’ultima carrozza, con la sola esclusione dell’orario dalle 7 alle 9 del mattino dei giorni feriali dal lunedì al venerdì, previo pagamento di un biglietto di seconda classe alla tariffa prevista per il percorso effettuato ridotta del 50%.
E’ ammesso il trasporto a titolo gratuito del cane guida delle persone non vedenti, anche se accompagnate, su tutte le categorie di treni, compresi quelli effettuati con materiale ETR 450.
Sono sempre esclusi dal trasporto i cani appartenenti a razze ritenute pericolose, secondo specifico elenco del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
In nessun caso gli animali ammessi nelle carrozze possono occupare posti destinati ai viaggiatori e qualora rechino disturbo agli altri viaggiatori, l’accompagnatore dell’animale, su indicazione del personale del treno, è tenuto ad occupare altro posto eventualmente disponibile o a scendere dal treno.
Per il trasporto dei cani, con eccezione del cane guida per non vedenti, è necessario il certificato di iscrizione all’anagrafe canina, che deve essere esibito ad ogni richiesta del personale.
Il proprietario ovvero l’accompagnatore dell’animale ha l’obbligo di provvedere alla sorveglianza ed è responsabile di tutti i danni eventualmente recati dall’animale stesso.
In ogni caso, il biglietto relativo al trasporto dell’animale è cambiabile secondo l’ art. 8 delle presenti C.T. ed è rimborsabile solo se presentato congiuntamente a quello emesso per il viaggiatore. L’importo non rimborsabile (pari o inferiore a 8,00 euro, dopo l’applicazione della trattenuta) deve essere calcolato sull’importo complessivo.
Irregolarità nel trasporto degli animali
Nel caso in cui il proprietario risulti sprovvisto del biglietto previsto per l’animale viene regolarizzato mediante il pagamento dell’importo dovuto maggiorato della soprattassa di 200,00 euro. Se il pagamento è effettuato entro il 15° giorno dalla data della notifica l’importo è ridotto a 100,00 euro. Se il viaggiatore si presta al pagamento immediato delle somme dovute al personale del treno, la soprattassa è ridotta a 50,00 euro.
Nel caso in cui gli animali non siano ammessi al trasporto, ivi compreso il caso della mancanza del certificato di iscrizione all’anagrafe canina di cui al precedente punto 2, il proprietario viene regolarizzato mediante il pagamento della penalità di 200,00 euro ed è tenuto comunque a scendere, unitamente all’animale, alla prima stazione in cui il treno effettua fermata. Se il pagamento è effettuato entro il 15° giorno dalla data della notifica l’importo è ridotto a 100,00 euro. Se il viaggiatore si presta al pagamento immediato delle somme dovute al personale del treno, la soprattassa è ridotta a 50,00 euro.
Per ogni contenitore eccedente le dimensioni ammesse in franchigia è dovuto il pagamento, salvo diversa disposizione tariffaria, della penalità di 8,00 euro ed il proprietario è tenuto comunque a scendere alla prima stazione in cui il treno effettua fermata.
Se l’irregolarità riguarda sia il biglietto del viaggiatore che il rispetto delle condizioni di trasporto dell’animale oppure nel caso di utilizzazione di più treni di categoria diversa, le soprattasse o le penalità dovute si applicano una sola volta.
Fonte: www.fsnews.it
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02/12/2008 - Cani in treno, senza anagrafe si scende

Il sito ufficiale di Ferrovie dello Stato ha pubblicato il Regolamento di Trenitalia sul "Trasporto di un animale domestico da compagnia". Oltre alle condizioni di viaggio, anticipate da FS nei giorni scorsi, il Regolamento elenca le sanzioni in caso di irregolarità nel trasporto di animali.
Nel caso in cui il proprietario risulti sprovvisto del biglietto previsto per l'animale viene regolarizzato mediante il pagamento dell'importo dovuto maggiorato della soprattassa di 200,00 euro. Se il pagamento è effettuato entro il 15° giorno dalla data della notifica l'importo è ridotto a 100,00 euro. Se il viaggiatore si presta al pagamento immediato delle somme dovute al personale del treno, la soprattassa è ridotta a 50,00 euro.
Nel caso in cui gli animali non siano ammessi al trasporto, ivi compreso il caso della mancanza del certificato di iscrizione all'anagrafe canina di cui al precedente punto 2, il proprietario viene regolarizzato mediante il pagamento della penalità di 200,00 euro ed è tenuto comunque a scendere, unitamente all'animale, alla prima stazione in cui il treno effettua fermata. Se il pagamento è effettuato entro il 15° giorno dalla data della notifica l'importo è ridotto a 100,00 euro. Se il viaggiatore si presta al pagamento immediato delle somme dovute al personale del treno, la soprattassa è ridotta a 50,00 euro.
Per ogni contenitore eccedente le dimensioni ammesse in franchigia è dovuto il pagamento, salvo diversa disposizione tariffaria, della penalità di 8,00 euro ed il proprietario è tenuto comunque a scendere alla prima stazione in cui il treno effettua fermata. Se l'irregolarità riguarda sia il biglietto del viaggiatore che il rispetto delle condizioni di trasporto dell'animale oppure nel caso di utilizzazione di più treni di categoria diversa, le soprattasse o le penalità dovute si applicano una sola volta.
Nel nuovo regolamento per il trasporto di animali in vigore dal 1 dicembre 2008, i cani di piccola taglia, i gatti e gli animali da compagnia continuano ad essere ammessi gratuitamente nell'apposito trasportino su tutti i treni (esclusi quelli effettuati con materiale ETR 450).
I cani di qualunque taglia con museruola e guinzaglio sono ammessi sugli Intercity e sugli Espressi, a pagamento, nell'ultimo scompartimento dell'ultima carrozza di seconda classe, mentre non sono ammessi sugli Eurostar. Il posto di fronte al viaggiatore con il cane non è prenotabile da altri clienti, ma può comunque essere occupato da un altro viaggiatore che tolleri la presenza dell'animale. Tale esclusione dal sistema di prenotazione è stato previsto per evitare di vendere un biglietto ad un utente ignaro di trovarsi accanto un cane (che in nessun caso può occupare un posto a sedere) di cui potrebbe avere fobia o allergia.
Sui regionali, sempre a pagamento, devono viaggiare sulla piattaforma o nel vestibolo dell'ultima carrozza, ma non nelle ore di punta del mattino, dalle 7 alle 9. Nelle cuccette e nei vagoni letto, i cani di qualunque taglia salgono solo se si prenota l'intero compartimento.
Nessuna variazione per i cani-guida per ciechi, ammessi su tutti i treni senza alcun vincolo, mentre i cani appartenenti a razze pericolose non possono mai salire a bordo.
Per tutti, comunque, una regola di garanzia: i proprietari dei cani dovranno sempre essere in grado di esibire il certificato di iscrizione all'anagrafe canina secondo la normativa in vigore.
Fonte: www.anmvi.it
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20/11/2008 - Con trenitalia un buon accordo, anzi no

Le nuove disposizioni per i viaggiatori proprietari a bordo di Trenitalia sono "un buon accordo" per il Sottosegretario Francesca Martini: "abbiamo scampato il rischio- dice Martini - che i cani non potessero viaggiare in treno". Per Gianluca Felicetti, Presidente della LAV le Ferrovie dello Stato hanno fatto "sostanzialmente marcia indietro sul divieto d'accesso alle vetture per i cani di media e grande taglia. Potranno cosi' continuare a viaggiare sui treni, con le consuete accortezze e la responsabilita' del detentore, senza rappresentare piu' un mai provato problema igienico o sanitario.
Per questo non sara' necessario ne' l'uso obbligatorio del trasportino ne' la criticata certificazione veterinaria, sostituita dal, certo, documento comprovante l'iscrizione all'anagrafe canina". "Non ci sara' piu' la possibilita' per un altro viaggiatore di pretendere lo spostamento o la discesa forzata del cane" conclude Felicetti.
Sulle razze pericolose che, come ricordato ieri dall' ANMVI a Panorama.it, fanno riferimento ad una ordinanza in scadenza a fine gennaio del 2009, si attende il nuovo provvedimento del Sottosegretario Martini che ha già annunciato l'abrogazione della black list.
Il Moige, il Movimento dei genitori che parla di "approccio democratico", ma- dice "resta da chiarire perche' ad oggi sui treni ci siano piu' facilitazioni per chi porta un cane che per chi porta un bambino: come e' possibile che vengano garantite maggiori agevolazioni a chi porta con se' un animale piuttosto che un bambino?" Per questo il Moige chiede 'all'amministratore
delegato di Trenitalia un confronto'.
Vincenzo Donvito, presidente Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori) "Trenitalia crea un caso inesistente e con una cortina fumogena copre le proprie inadempienze igieniche e viola il diritto alla mobilita' dei cittadini. Le nuove norme di Trenitalia per far viaggiare i cani sui treni sono un passo indietro sulla strada della civilta' e dei servizi al cittadino- dice Donvito. Altra novita' 'restrittiva- dice Vincenzo Donvito, presidente Aduc- riguarda le cosiddette razze pericolose: la lista dei 'cani pericolosi' potrebbe anche non esistere piu' in futuro, ma ora c'e' e non si sa, a parte le dichiarazioni, se verra' soppressa o meno"'.
Per il Codacons: quello sui cani pericolosi in carrozza e' 'un giro di vite condiviso dal Codacons', al quale, pero', il sottosegretario Martini 'deve far seguire un minimo di coerenza, e non eliminare, come ha dichiarato di voler fare, l'elenco delle razze potenzialmente pericolose'. Lo afferma una nota dell'associazione di consumatori.Il Codacons, anzi, 'chiede di ampliare l'elenco delle 17 razze attualmente considerate potenzialmente pericolose almeno con l'inserimento dei seguenti cani: Mastino napoletano, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Dobermann, Dogue De Bordeaux, Cane Corso, Mastiff'.
L'On Gianni Mancuso ( AN) esprime la propria soddisfazione rispetto al precedente regolamento "assolutamente punitivo nei confronti dei proprietari di cani che prevedeva soltanto il trasporto di cani di peso non superiore a 6 Kg, all'interno di un trasportino". Per Mancuso che è stato tra i promotori del tavolo Ministero-FS, "l'atteggiamento di chiusura di Trenitalia era stato condizionato dalle errate notizie di stampa, che avevano pubblicizzato alcuni episodi di carrozze infestate da aracnidi che erano stati definiti zecche".
Per la parlamentare Donatella Poretti ( PD) siamo al " rigore zoofobico da paese incivile 'A fronte degli oltre 170 mila animali che in un anno hanno preso il treno- sottolinea- a fronte delle battaglie per il rispetto degli animali, dei soldi 'sprecati' per le campagne contro l'abbandono dei cani, delle 'ridicole' campagne per l'uso dei mezzi pubblici a favore dell'ambiente, il monopolista Trenitalia ha deciso che tollerera' la loro presenza, purche' relegati nell'ultima carrozza di seconda classe per gli Intercity e Espressi, pagando comunque meta' biglietto -prima era fino ad un massimo di 5 euro-, oppure nelle piattaforme dei treni regionali'. Mentre, 'per l'odiosa lista di razze cosiddette pericolose, e mai dimostrata scientificamente, il divieto e' totale'.
Per Cristina Morelli dei Verdi: "vietare ai cani ritenuti pericolosi di salire sui tremi e' un 'passo indietro' nel riconoscimento dei diritti degli animali, "la discriminazione dei cani considerati pericolosi e di alcune tipologie di treni come gli Eurostar e', infatti, non realistica e non senza giustificazioni'. Le misure previste per il trasporto dei cani di taglia medio e grande- conclude- sono infatti gia' fin troppo restrittive restrittive". (dal notiziario DIRE Welfare).
Fonte: www.anmvi.it
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19/11/2008 - Traffico cani dell’est
Lo sapevi che esiste un dall’Est Europa verso l'Italia? Viaggiano in condizioni ai limiti della sopravvivenza.
Chi arriva vivo viene dotato di pedigree, certificato sanitario e microchip. Tutti falsi, naturalmente.
Ma i soldi che girano sono veri.
Li spendono migliaia di persone ignare, comprando cuccioli di cane o gatto.
Perché?

Un cucciolo straniero "vale" fino a 20 volte meno del suo corrispetti italiano. Un esempio: un cane di razza - di origine ungherese - può essere venduto a 200 euro. Lo stesso cane - diventato 'italiano' - verrà venduto per un prezzo compreso tra i 500 e i 1500 Euro.
Come?

I cuccioli nascono in allevamenti a conduzione familiare o in vere 'fabbriche di cuccioli'.
Si tratta di strutture che ospitano decine o centinaia di fattrici per la riproduzione, stabulate in box piccolissimi con cibo solo per sopravvivere.
Una volta raggiunti i 30–40 giorni d'età, i piccoli sono ammassati su camion o furgoni e trasportati nel nostro Pese.
Viaggiano soprattutto di notte, spesso con passaporti falsi o falsificati, rinchiusi in scatoloni o borse.
Quali sono le conseguenze?

In questo squallido commercio di animali spesso manca il più banale controllo sanitario.
L’assistenza veterinaria rappresenta infatti un costo in più. E si va al risparmio...
Il precoce distacco dalla madre causa ai cuccioli traumi affettivi e problemi di salute.
Alcuni non superano lo sforzo del viaggio. Altri muoiono pochi giorni dopo essere stati venduti in Italia.
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19/11/2008 - Graduale dismissione degli animali nei circhi

Sarà presentata lunedì prossimo alla stampa la proposta di legge dell'On Giammanco "Norme per la graduale dismissione dell'uso di animali da parte dei circhi e per il sostegno dello spettacolo circense". La proposta, sottoscritta anche dall'On Gianni Mancuso, intende procedere alla graduale eliminazione degli animali nei circhi e viene da subito vietata l'acquisizione di nuovi soggetti. Inoltre, la proposta vieta ai circhi che impiegano animali di farsi pubblicità.
"Non si tratta dell'abolizione del circo, come qualcuno vuol fare credere- spiega la prima firmataria- , ma di interventi finalizzati alla promozione di uno spettacolo che, pur nel rispetto della tradizione, deve sapersi adeguare ai tempi". La vita degli animali utilizzati nei circhi è "confinata in spazi angusti e in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche", pertanto in contrasto con la Legge 184/2004 che ha modificato il Codice Penale prevedendo il reato di maltrattamento animale.

Se approvata, la proposta di legge si basa sull'istituzione di una Commissione, presso la Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente, incaricata della gestione degli animali dismessi dai circhi e dagli spettacoli viaggianti e con il compito di agevolare la dismissione degli animali detenuti nei circhi, proponendo sistemazioni alternative. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, i gestori dei circhi dovranno comunicare per iscritto alla Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e al Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, il numero e la tipologia degli animali utilizzati.
L'erogazione di contributi pubblici viene riconosciuta solo ai circhi e aegli spettacoli viaggianti che non fanno impiego di animali. A questo scopo dovranno presentare la documentazione attestante
il non impiego di animali. "Quanto attestato nelle documentazione è sottoposto a verifica tramite ispezione da parte dei competenti servizi veterinari".
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18/11/2008 - Le nuove regole per i cani in treno in vigore dal 1 Dicembre

Dalla collaborazione fra il Gruppo Ferrovie dello Stato, il Ministero della Salute e quello del Turismo la revisione della normativa per il trasporto degli animali in ferrovia che entrerà in vigore dal primo dicembre . Restano esclusi dalle carrozze i cani considerati pericolosi. Per tutti obbligatorio il certificato di iscrizione all’anagrafe canina.
Sono state illustrate oggi le nuove regole per la mobilità dei proprietari di cani sui treni, nel rispetto di tutti gli altri viaggiatori. Un’intesa importante che ha visto seduti allo stesso tavolo Francesca Martini, sottosegretario alla Salute, Vittoria Brambilla, sottosegretario al Turismo e Mauro Moretti, ad del Gruppo FS.

Dal prossimo primo dicembre i cani di piccola taglia, i gatti e gli animali da compagnia continuano ad essere ammessi gratuitamente nell’apposito trasportino. I cani di qualunque taglia con museruola e guinzaglio sono ammessi sugli Intercity e sugli Espressi, a pagamento, nell’ultimo scompartimento dell’ultima carrozza di seconda classe. Il posto di fronte al viaggiatore con il cane non è prenotabile da altri clienti. Sui regionali, sempre a pagamento, devono viaggiare sulla piattaforma o nel vestibolo dell’ultima carrozza, ma non nelle ore di punta del mattino, dalle 7 alle 9. Nelle cuccette e nei vagoni letto, i cani di qualunque taglia salgono solo se si prenota l’intero compartimento.
Nessuna variazione per i cani-guida per ciechi, ammessi su tutti i treni senza alcun vincolo, mentre i cani appartenenti a razze pericolose non possono mai salire a bordo. Per tutti, comunque, una regola di garanzia: i proprietari dei cani dovranno sempre essere in grado di esibire il certificato di iscrizione all’anagrafe canina secondo la normativa in vigore.
“L’obiettivo che ci siamo prefissi era quello di armonizzare le esigenze dei proprietari di cani con quelle di tutti i viaggiatori – ha introdotto Moretti – compresi quelli che, ad esempio, soffrono di allergie o hanno una diversa sensibilità rispetto agli animali”.

Con il Governo le FS hanno attivato un buon gioco di squadra, sottolineato dal sottosegretario alla Salute Francesca Martini che, dichiarandosi molto soddisfatta del risultato, ha evidenziato come “le nuove regole rappresentano un vero e proprio pilastro della civiltà, dando il diritto a chi ha un cane di potersi comunque spostare in treno”. Michela Brambilla, dal canto suo, ha spiegato che l’esempio delle FS dovrà essere seguito anche dalle strutture recettive, come gli alberghi.
Il compito di illustrare le regole nel dettaglio è stato affidato a Vincenzo Soprano, ad di Trenitalia, che ha preannunciato una vera e propria campagna di informazione a bordo treno che nelle stazioni. “Queste regole - ha sottolineato Soprano - permettono di incrementare i contatti anche con gli operatori turistici stranieri, ai quali Trenitalia presta molta attenzione”.
Rispondendo alla domanda di un giornalista sulla pulizia nei vagoni dove viaggeranno gli animali, Moretti ha ribadito, ancora una volta, che “la pulizia sarà sempre più mirata. Non è un caso che stiamo cambiando tutte le imprese di pulizia con una gara europea. A questo proposito – ha concluso – vorrei ringraziare il Tar e il Consiglio di Stato che con i loro interventi hanno evitato che qualche cavillo interrompa questo nuovo modo di far partecipare le imprese di pulizia alla gara, iniziando tutto da capo”.
Fonte: www.fsnews.it
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18/11/2008 - Non viaggeranno sui treni i cani "reattivi"

Sono stati presentati questa mattina, presso la Sede di FS, i dettagli del nuovo regolamento per le norme di ammissione degli animali domestici sui convogli di Trenitalia.
Alla conferenza stampa hanno partecipato Francesca Martini, Sottosegretario alla Salute, Michela Vittoria Brambilla, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al Turismo, Mauro Moretti, Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato e Vincenzo Soprano, Amministratore Delegato di Trenitalia.
In base alle anticipazioni dell'Adnkronos, c'è il via libera ai cani sui treni, ma il divieto per quelli ritenuti pericolosi. Saranno ammessi i cani di qualunque taglia, muniti di museruola e di guinzaglio, sui treni Ic plus, Inter city ed espressi, nell'ultimo compartimento dell'ultima carrozza di seconda classe. Non viaggeranno in treno, dunque, i cani reattivi, ovvero quelli ritenuti pericolosi.
Le nuove norme entreranno in vigore dal primo dicembre.
In particolare, precisa una nota dell'Ansa, i cani di piccola taglia, i gatti e gli altri piccoli animali da compagnia sono ammessi gratuitamente su tutti i treni nell'apposito trasportino. I cani di qualunque taglia, muniti di museruola e guinzaglio, sono ammessi sui treni Ic Plus, Ic ed Espressi a pagamento, nell'ultimo scompartimento (negli ultimi sei posti delle carrozze a salone) dell'ultima carrozza di seconda classe. Il posto di fronte al viaggiatore con il cane non e' prenotabile da un altro cliente. E' obbligatorio per tutti i cani ammessi al trasporto il certificato di iscrizione all'anagrafe canina.
 Sui regionali, sempre a pagamento, devono viaggiare sulla piattaforma o nel vestibolo dell'ultima carrozza, ma non nelle ore di punta del mattino, dalle 7 alle 9. Nelle cuccette e nei vagoni letto, i cani di qualunque taglia salgono solo se si prenota l'intero compartimento.
Nessuna variazione per i cani-guida per ciechi, ammessi su tutti i treni senza alcun vincolo, mentre i cani appartenenti a razze pericolose non possono mai salire a bordo. Per tutti, comunque, una regola di garanzia: i proprietari dei cani dovranno sempre essere in grado di esibire il certificato di iscrizione all'anagrafe canina secondo la normativa in vigore.
"L'obiettivo che ci siamo prefissi era quello di armonizzare le esigenze dei proprietari di cani con quelle di tutti i viaggiatori - ha introdotto Moretti - compresi quelli che, ad esempio, soffrono di allergie o hanno una diversa sensibilità rispetto agli animali".
Con il Governo le FS hanno attivato un buon gioco di squadra, sottolineato dal sottosegretario alla Salute Francesca Martini che, dichiarandosi molto soddisfatta del risultato, ha evidenziato come "le nuove regole rappresentano un vero e proprio pilastro della civiltà, dando il diritto a chi ha un cane di potersi comunque spostare in treno". Michela Brambilla, dal canto suo, ha spiegato che l'esempio delle FS dovrà essere seguito anche dalle strutture recettive, come gli alberghi.
Il compito di illustrare le regole nel dettaglio è stato affidato a Vincenzo Soprano, ad di Trenitalia, che ha preannunciato una vera e propria campagna di informazione a bordo treno che nelle stazioni. "Queste regole - ha sottolineato Soprano - permettono di incrementare i contatti anche con gli operatori turistici stranieri, ai quali Trenitalia presta molta attenzione".
Rispondendo alla domanda di un giornalista sulla pulizia nei vagoni dove viaggeranno gli animali, Moretti ha ribadito, ancora una volta, che "la pulizia sarà sempre più mirata. Non è un caso che stiamo cambiando tutte le imprese di pulizia con una gara europea. A questo proposito - ha concluso - vorrei ringraziare il Tar e il Consiglio di Stato che con i loro interventi hanno evitato che qualche cavillo interrompi questo nuovo modo di far partecipare le imprese di pulizia alla gara, iniziando tutto da capo".
I cani pericolosi sono quelli elencati nell'ordinanza attualmente in vigore e la cui scadenza e' per il gennaio 2009. Sono 17 le razze pericolose contenute nell'ordinanza: American Bulldog; Cane da pastore di Charplanina; Cane da pastore dell' Anatolia; Cane da pastore dell'Asia centrale; Cane da pastore del Caucaso; Cane da Serra da Estreilla; Dogo Argentino; Fila brazileiro; Perro da canapo majoero; Perro da presa canario; Perro da presa Mallorquin; Pit bull; Pitt bull mastiff; Pit bull terrier; Rafeiro do alentejo; Rottweiler; Tosa inu. (ANSA).
Fonte: www.anmvi.it
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Ottobre 2008 - Identificazione e registrazione canina.
E' obbligatorio provvedere all'identificazione e alla registrazione dei cani nell’Anagrafe canina del Comune di residenza o della ASL competente, in conformità alle disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e all’ Ordinanza del 6 agosto 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale nel secondo mese di vita. Proprietari o detentori di cani già identificati ma non ancora registrati sono tenuti a provvedere alla registrazione all'anagrafe canina.
Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.
Per l’identificazione deve essere applicato al cane un microchip contenente il codice identificativo con il quale viene poi registrato nell'anagrafe.
Dal 1 gennaio 2005 il microchip è diventato l'unico sistema identificativo nazionale, in sostituzione del tatuaggio, che comportava alcuni problemi: scolorimento progressivo delle sigle tatuate,difficoltà di lettura per la presenza di peli, necessità di sedare o addirittura di anestetizzare il cane per tatuarlo.
Possono, tuttavia, esserci ancora cani registrati con tatuaggio prima del 2005. In tali casi, qualora il tatuaggio non fosse più leggibile, il cane deve obbligatoriamente essere identificato con microchip ed essere nuovamente registrato nell’anagrafe.
Il microchip è un piccolo dispositivo elettronico innocuo, di forma cilindrica di 11 millimetri di lunghezza e 2 millimetri di diametro, rivestito di materiale biocompatibile, che viene iniettato sotto la cute del cane dietro l'orecchio sinistro con una speciale siringa sterile monouso, al suo interno contiene un codice numerico che identifica inequivocabilmente il cane stesso.
Si raccomanda di usare il tipo di microchip conforme alla norma ISO (International Standards Organisation) 11784 e all’Allegato A della Norma ISO 11785.
Nei casi in cui è richiesto il possesso di un passaporto individuale del cane il numero di microchip dovrà essere riportato nella pagina del documento relativa all'identificazione dell’animale, dove verranno specificati anche data di impianto e localizzazione del microchip.
L’identificazione e la registrazione del cane devono essere effettuate da veterinari pubblici competenti per territorio o da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale, secondo modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
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Ottobre 2008- Microchip - Domande e risposte
- Se ho un cane che cosa devo fare per iscriverlo all’anagrafe canina?
Ogni Regione può avere delle procedure leggermente diverse. E’ bene dunque rivolgersi ai servizi veterinari delle ASL competenti sul territorio o ad un ambulatorio veterinario. Comunque l’anagrafe è un registro di tutti i cani identificati con tatuaggio o microchip nel quale sono riportate anche le generalità del proprietario.
- A chi devo rivolgermi se trovo un cane?
E’ bene segnalare il ritrovamento alla Polizia Municipale, attenendosi alle istruzioni dalla stessa fornite.
- Come faccio a sapere che un cane ha il microchip?
Per confermare la presenza di tale dispositivo è necessario lo specifico lettore che è in dotazione presso i servizi veterinari delle ASL oppure presso molti ambulatori veterinari.
- Che cos’è un microchip?
Il microchip è un piccolo dispositivo elettronico innocuo, di forma cilindrica di 11 millimetri di lunghezza e 2 millimetri di diametro, rivestito di materiale biocompatibile, che viene iniettato sotto la cute del cane con una speciale siringa sterile monouso, al suo interno contiene un codice numerico che identifica inequivocabilmente il cane stesso.
- Quanto dura la carica del microchip?
Il microchip non ha carica, il circuito è attivato dal campo elettrico del lettore che è in grado di rilevare il numero al suo interno (il codice a quindici cifre).
- I microchip sono tutti uguali?
La fabbricazione segue standard definiti da norme internazionali: qualsiasi sia il produttore, i microchip sono costruiti in modo analogo e non c’è il rischio che due microchip abbiano lo stesso numero quindi non ci può essere sovrapposizione dei codici.
- Dove viene iniettato il microchip?
Viene iniettato nel sottocute della porzione media sinistra del collo, dietro l’ orecchio sinistro.
- E’ vero che il mio cane deve avere il passaporto?
Dal 1° ottobre 2004 tutti i cani, gatti e furetti che viaggiano al seguito dei proprietari in ambito comunitario ed in provenienza da Paesi Terzi debbono essere muniti di passaporto ai sensi del Regolamento CE 998/2003.
- Come devo fare per avere il passaporto?
Devi identificare il cane con un microchip, iscriverlo all’anagrafe canina, sottoporre il cane a vaccinazione antirabbica e rivolgerti alla ASL competente sul territorio.
- E se il cane è cucciolo?
Può essere autorizzata la movimentazione in ambito comunitario dei cani, gatti e furetti di età inferiore ai tre mesi, non vaccinati, purchè muniti di passaporto e abbiano soggiornato dalla nascita nel luogo in cui sono nati, senza entrare in contatto con animali selvatici che possono rappresentare una fonte d’infezione per la rabbia o purchè siano accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti.
- Se conosco il microchip di un cane che ho trovato, cosa posso fare?
Collegarmi immediatamente, tramite internet, al sito del Ministero della Salute , aprire le pagine dedicate all’anagrafe canina e nell’apposito spazio digitare le 15 cifre del numero identificativo del microchip. Appariranno i riferimenti che si debbono utilizzare per ritrovare il proprietario del cane.
- Esiste solo il microchip come metodo identificativo per i cani?
No, esiste anche il tatuaggio ma solo per i cani iscritti all’anagrafe prima del 1° gennaio 2005, data in cui il microchip è diventato l’unico sistema identificativo nazionale.
- Il tatuaggio dove veniva praticato?
All’interno della coscia destra. Era una pratica che comportava non pochi problemi: lo scolorimento progressivo delle sigle tatuate, la presenza di peli che ostacolano la lettura e la necessità di sedare o a volte addirittura anestetizzare il cane per tatuarlo. Il codice del tatuaggio di anagrafe canina si compone di solito del codice comunale, le due ultime cifre del codice ISTAT, la sigla provinciale ed un numero progressivo in genere a quattro cifre. Il codice del microchip, per lo standard europeo invece è una sequenza di 15 numeri.
- Il mio cane, iscritto da tempo all’anagrafe canina è identificato con tatuaggio, lo devo identificare anche con il microchip?
Se il tatuaggio è ben leggibile non c’è questa necessità.
- Che differenza c’è tra i codici di tatuaggio di anagrafe canina ed i codici dell’allevamento?
Il codice di allevamento, che ovviamente è apposto sui cani di razza, in genere è localizzato sull’orecchio sinistro ed è strutturato con l’ultima cifra dell’anno in corso, la sigla provinciale ed un numero progressivo in genere a tre cifre. La sigla provinciale può essere sostituita da un acronimo a tre cifre, che indica l’allevamento di provenienza.
- Se leggo un tatuaggio posso ricercarlo con gli stessi metodi che uso con il microchip?
Certamente si, ma la ricerca è sempre meglio farla in parallelo, nel senso che è sempre bene verificare comunque la presenza del microchip. E’ da sottolineare tuttavia che il tatuaggio fornisce immediatamente alla lettura la sigla della provincia di appartenenza del cane.
- E’ sempre possibile risalire al proprietario di un cane che si è perduto?
Purtroppo no, perché il cane potrebbe non avere il microchip, oppure anche avendolo potrebbe non essere stato registrato in una anagrafe. Potrebbe anche essersi perso in una Regione diversa da quella in cui è stato iscritto e quest’ultima potrebbe non aver ancora conferito i suoi dati nella banca nazionale, cosicché l’unica possibilità è cercare pazientemente all’interno delle banche dati di tutte le Regioni! Ci sono buone possibilità che presto tutte le Regioni siano in grado sia di completare le registrazioni dei cani nelle varie anagrafi, sia di scaricare i propri dati nella banca nazionale attivando anche un aggiornamento automatico. In questo modo tutti potranno accedere alle informazioni indispensabili per ritrovare il proprio beniamino.
Fonte: www.ministerodellasalute.it
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24/10/2008 - Striscia, dov’č la notizia?
Sale operatorie veterinarie realizzate con i soldi pubblici e mai utilizzate. Dov'è la notizia? Accade questo e molto altro nella sanità veterinaria senza che i riflettori - e i cittadini contribuenti- se ne accorgano. L'Associazione Nazionale dei Medici Veterinari Italiani (ANMVI) commenta il servizio mandato in onda ieri da Striscia la Notizia dicendo che le telecamere non hanno mostrato nulla di nuovo ai veterinari. Ma forse hanno aperto gli occhi ai contribuenti italiani: hanno messo in luce gli sprechi e le inefficienze di una pubblica amministrazione che a tutti i livelli nelle regioni, nelle provincie e nei comuni non ha rispetto dei soldi dei cittadini.
In un momento in cui la spesa sanitaria nazionale è fuori controllo, il nostro è un Paese in cui si permette alla convenienza politica di prevalere su quella economica. Si continua a permettere che la demagogia sul randagismo e sulle cure veterinarie tenga nascosta una vergogna nazionale: lo spreco di risorse pubbliche persino da parte di amministrazioni in pieno dissesto finanziario. Intanto il randagismo è emergenza sanitaria nazionale: i canili sono sovraffollati e i randagi si incontrano per le strade.
Per uscire da questa vergogna bisogna rivolgersi alle forze virtuose del Paese affinché siano messe nelle condizioni di svolgere al meglio il proprio ruolo, facendo funzionare ciò che già funziona. Ci sono 6.700 strutture veterinarie private in Italia pronte a garantire cure di base essenziali ai cani e gatti del nostro Paese. Non c'è bisogno di spendere soldi per costruirle o attrezzarle. Sono già pronte e operative. Basta non girare la testa dall'altra parte.
Le responsabilità sonno chiare come sono chiari i meccanismi che consentono ai finanziamenti di disperdersi nei meandri delle amministrazioni pubbliche. In Italia questi sprechi passano quasi sempre sotto silenzio, ma non fanno buchi meno profondi nelle finanze pubbliche.
Fonte: www.anmvi.it 24-10-08
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30/09/2008 - Trasporto, ferrovie
"I cani continueranno a viaggiare come prevede la legge vigente, con guinzaglio e museruola sotto responsabilità dei padroni".
Lo ha affermato il Sottosegretario Francesca Martini dopo un incontro con l'amministratore delegato Trenitalia, in seguito al quale è stata decisa la sospensione dell'ordine di servizio, che vietava la presenza di cani superiori a sei chili sui treni italiani e li obbligava a stare all'interno di trasportini.
"Esprimo enorme soddisfazione per questa decisione di Trenitalia, - ha affermato il Sottosegretario - e ringrazio per la collaborazione che ci vede uniti nell'obiettivo comune di tutelare il diritto dei tanti viaggiatori possessori di cani, di viaggiare con il proprio animale e allo stesso tempo di tutelare tutti gli altri viaggiatori, la loro sicurezza l'igiene, la qualità e la salubrità dei vagoni. Credo che quella di Trenitalia sia stata una decisione di buon senso che ci fa comprendere come con il dialogo sia possibile trovare soluzioni adeguate".
"Nasce oggi all'incontro con l'amministratore delegato Trenitalia - ha riferito il Sottosegretario alla salute - un tavolo tecnico presso questo ministero che mi vedrà impegnata anche personalmente, per valutare il miglior approccio rispetto al tema dell'accessibilità dei cani a bordo dei treni.
"Il nostro supporto a Trenitalia - ha affermato inoltre - riguarderà non soltanto l'aspetto dell'accessibilità degli animali in sicurezza per tutti i viaggiatori, ma anche alcuni aspetti problematici di natura igienico sanitaria che hanno riguardato l'azienda in materia di parassiti. A tale proposito vorrei sottolineare che i parassiti trovati sui vagoni sono in assoluta preminenza cimici, ovvero parassiti che popolano l'essere umano e non il cane".
"Il tavolo - conclude il Sottosegretario Martini - studierà gli approcci migliori per la tutela dei viaggiatori anche confrontandosi con le migliori esperienze europee".
(Redazione ministerosalute.it / 30 settembre 2008)
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22/08/2008 - Cani in treno: a novembre le nuove norme
Arriveranno a novembre le nuove norme per regolare l'accesso degli animali sulle carrozze ferroviarie. Il nuovo regolamento per le norme di ammissione degli animali domestici sarà presentato nei prossimi giorni e sostituirà la circolare di alcune settimane fa che aveva provocato dure reazioni da parte delle associazioni animaliste. Si prevedeva che non potessero salire sulle carrozze i cani di peso superiore ai 6 chilogrammi e che gli animali di taglia inferiore viaggiassero all'interno degli appositi 'trasportini', il tutto per ragioni sanitarie. Contro il provvedimento si schierò anche il sottosegretario al Welfare Francesca Martini. Il nuovo regolamento, la cui data esatta di entrata in vigore sarà decisa nei prossimi giorni, prevede comunque criteri - si é appreso - per garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie dei treni.
Con le nuove regole sull'accesso degli animali sui treni, Ferrovie, a quanto si apprende, non farà "un passo indietro" rispetto alle disposizioni per la tutela dell'igiene e della sicurezza dei passeggeri. Sono state ammorbidite, dopo l'intervento del ministero che si é fatto interprete delle proteste delle associazioni animaliste, le disposizioni previste nella circolare dello scorso settembre. Ma si tratterà comunque di restrizioni significative che risponderanno all'esigenza di dover mediare tra necessità diverse. Sarebbero infatti molte anche le segnalazioni arrivate al gruppo Ferrovie da passeggeri che, denunciando problemi di sicurezza o di igiene, hanno protestato per la presenza di cani a bordo dei treni.
Fonte: (ANSA). ROMA, 22 OTT - 08
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21/08/2008 - Tutela degli animali: codice civile e codice penale a confronto
Riconoscere nel Codice Civile gli animali non più come cose, beni mobili, ma come esseri senzienti, per coerenza con gli avanzamenti compiuti dal Codice Penale quattro anni fa contro i maltrattamenti, con le plurime sentenze della Corte di Cassazione e con la recente legge di ratifica del nuovo Trattato europeo.
Riconoscere la nuova categoria degli “animali familiari”, prendendo atto della diffusione dei domestici, non più solo cani e gatti, ormai in una famiglia italiana su due, favorendo una coesistenza che preveda la loro tutela in caso di divorzi, testamenti, pignoramenti, così come il diritto al soccorso, alla circolazione su mezzi di trasporto e alla normale vita nei condomini.
Con questi due grandi obiettivi, che recepirebbero l’avanzamento culturale e di sensibilità ampiamente maggioritario nel nostro Paese a favore della tutela degli animali, la LAV assieme ad avvocati e magistrati ha oggi lanciato - nel corso del Convegno " Tutela degli animali - Codice Civile e Codice Penale a confronto" - una nuova importante campagna istituzionale, presentando alla Camera dei Deputati una proposta di legge bipartisan sostenuta dall’Intergruppo Parlamentare Animali e dalla Sezione di Medicinale Legale e Legislazione Veterinaria dell’Università di Milano, presente la Sottosegretario alla Salute Francesca Martini.
“ E’ un obiettivo ambizioso ma dovuto che nasce da tanti casi concreti e quotidiani, dal sospeso divieto d’ingresso dei cani sui treni al divieto per le ambulanze veterinarie di utilizzare la sirena, dalla possibilità di affidamento condiviso come per i minori in caso di separazione al non obbligo di fermarsi per un incidente con animali, ai necessari riconoscimenti del danno biologico ed esistenziale – ha detto Gianluca Felicetti, presidente LAV – siamo sicuri che questa nuova Legislatura vorrà caratterizzarsi per questo nuovo passo in avanti, in coerenza con i recenti atti nazionali ed europei che hanno preso atto dell’importanza morale degli animali nella società”.
Fra gli interventi quelli di Francesca Rescigno, docente di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università di Bologna, Paola Fossati del Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie dell’Università di Milano, e quelli degli avvocati Giovanni Adamo, Luca Scagliotti, Stefano Azzolina, Maurizio Mazzi e Maria Teresa Semeraro dei veterinari Anmvi.
Nella seconda parte del Convegno, la LAV ha anche fatto il punto sui quattro anni di vita della Legge 189 del 2004, la normativa penale sui crimini contro gli animali, assieme a Maria Rosaria Esposito del Nucleo Investigativo Nirda del Corpo Forestale dello Stato, Gaetano Penocchio presidente della Federazione Nazionale degli Ordini Veterinaria italiani e agli avvocati Valentina Stefutti e Luigi Viglione.
L’Ufficio Legale della LAV, con il suo direttore Maurizio Santoloci, magistrato di Cassazione, e Carla Campanaro, ha per questo presentato il libro “ La tutela giuridica degli animali”, diffuso con Diritto all’Ambiente edizioni, un manuale pratico per l’applicazione della norma penale, in riferimento a tutti i settori di utilizzo degli animali, dagli allevamenti ai trasporti, dai canili alla reclusione a catena.
“ L’esigenza di diffondere un manuale tecnico e operativo di approfondimento sull’attuale normativa a tutela degli animali era sempre più sentita - dichiara Maurizio Santoloci, direttore dell’Ufficio Legale LAV - questo perché forze di polizia, avvocati e operatori del settore che giorno dopo giorno si trovavano ad operare sul campo per la repressione dei crimini contro gli animali chiedevano sempre maggiori approfondimenti sulla normativa ancora relativamente giovane e purtroppo da alcuni ancora non considerata effettivamente vigente. Molti, infatti, ancora tendono a minimizzare quando ci si trova dinnanzi all’uccisione di un animale, gratuita e molto spesso crudele. Questo libro interviene a diffondere i precedenti giurisprudenziali che la LAV con il suo strenuo lavoro di monitoraggio e repressione delle violenze sugli animali ha ottenuto in quattro anni dalla sua emanazione”.
Pur tra limiti e difficoltà applicative, la legge 189 del 2004 rappresenta, infatti, un importante passo in avanti per la considerazione penale degli animali nel nostro Paese.
Ma chi si è accorto concretamente di questo cambiamento? I primi condannati anche alla reclusione per questo tipo di reati fino ad allora semplici contravvenzioni, i primi costretti alla custodia cautelare per organizzazione di combattimenti fra cani, coloro che hanno cambiato preventivamente le loro modalità di commercio, ma anche le migliaia di animali salvati e per la prima volta sottratti definitivamente alle mani che li maltrattavano grazie all’istituto della confisca. Eppure c’è chi aveva etichettato questa normativa come “un grave arretramento culturale” e al massimo “applicabile solo a cani e gatti”. Sono stati smentiti dai fatti.
Noi, certo, vorremmo nuove e migliori leggi che affermino il principio del rispetto degli animali (e anche per la 189 sosteniamo delle proposte) ma contemporaneamente – oltre a difendere gli aspetti positivi di quelle esistenti messi ogni tanto in discussione - ci battiamo in ogni dove per l’applicazione di quelle in vigore.
Fonte: http://www.lav.it/. Roma, 21 ottobre 2008
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Luglio 2008 - Cos'è l'Anagrafe Canina Nazionale
L'anagrafe canina nazionale è il registro dei cani identificati con microchip o tatuaggio in Italia.
Si tratta di una banca dati, alimentata dalle singole anagrafi territoriali, che intende fornire on line i riferimenti utili per rintracciare il luogo di registrazione di un cane smarrito e il suo legittimo proprietario, nel rispetto della tutela della privacy del cittadino.
L’anagrafe nazionale è realizzata dal Ministero della Salute in stretta collaborazione con le amministrazioni regionali, che vi riversano i dati locali. Al suo avvio, conta il 30 per cento dei cani regolarmente iscritti nelle anagrafi territoriali. L’iscrizione è dunque automatica e a cura dell’amministrazione competente.
Oltre a rendere più facile la restituzione al proprietario, il sistema delle anagrafi, nazionale e territoriali, istituito con l’accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003, garantisce la certezza dell’identificazione del cane, rappresenta un efficace strumento di dissuasione degli abbandoni, favorisce studi e interventi per la prevenzione e cura delle malattie degli animali.
La consultazione della banca dati è libera. Chi trova un cane smarrito, digitando il codice a 15 cifre del microchip o quello tatuato, può risalire all’anagrafe di provenienza del cane e trovare numeri utili e sportelli a cui rivolgersi per rintracciare il proprietario. E’ possibile effettuare la lettura del microchip, per ottenere il codice, presso i servizi veterinari delle Asl e gli ambulatori veterinari privati muniti dell’apposito lettore.
Dopo la prima fase di avvio, il sistema sarà arricchito con nuove informazioni e, a regime, sarà in grado di garantire il 100 per cento di rintracciabilità dei cani nel territorio italiano.
Fonte: www.ministerodellasalute.it
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07/05/2008 - Spese veterinarie detraibili fino a 387,34 euro
Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c-bis, (Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" modificato dalla legge 342/2000) il contribuente ha diritto di detrarre il 19% delle spese veterinarie sostenute nell'anno fino all'importo di Euro 387,34, limitatamente alla parte che eccede Euro 129,11. Quindi, ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un ammontare totale di euro 464,81, sarà calcolata la detrazione del 19 per cento su un importo di euro 258,23. Così, ad esempio se nel corso dell'anno ho sostenuto spese per Euro 500,00, la detrazione del 19% sarà calcolata sull'importo di Euro 258,23 (387,34 - 129,11) e sarà pari ad Euro 49".
Con Decreto Ministeriale 6.6.2001, n. 289, è stato poi stabilito che la detrazione compete esclusivamente per le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
La detraibilità delle spese veterinarie risale al collegato alla Finanziaria del 2000 (Misure in materia Fiscale) che ha modificato il DPR 917/1986; nel mese di luglio di quell'anno, il Senato approvò un emendamento che prevedeva la detraibilità delle spese veterinarie fino ha un massimo di 500mila delle vecchie lire.
L'emendamento era stato proposto dal Senatore Renato Albertini, dei Comunisti italiani, ed era stato firmato da tutti i gruppi parlamentari. Se da una parte si voleva aiutare i possessori di animali domestici, dall'altra ci si proponeva di fare emergere eventuali attività "in nero" nell'ambito della professione veterinaria, rendendo obbligatoria la presentazione di regolari fatture o ricevute fiscali per poter richiedere la detrazione. Una volta giunto alla Camera, l'emendamento ha subito una modifica : la detrazione è stata portata a un massimo di 750mila lire, con una franchigia di 250mila lire. Fra le altre tipologie di spese mediche che beneficiano della stessa detrazione d'imposta pari al 19% figurano ad esempio le spese mediche sostenute all'estero, le cure termali, i medicinali (spese per l'acquisto compresi i tickets), le prestazioni rese sia da un medico specialistico che da un medico generico.
Fonte: www.anmvi.it 7-05-08
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Dal 01/10/2004, passaporto - Trasporto degli animali all’estero
Dal 1° Ottobre 2004 tutti i cani, gatti e furetti che debbono essere movimentati al seguito di viaggiatori in ambito comunitario ed in provenienza dai Paesi terzi debbono:
- essere muniti di passaporto come da Regolamento (CE) 998/2003
- essere identificati tramite sistema elettronico (trasponditore-microchip)
- essere stati sottoposti a vaccinazione antirabbica in corso di validità
Gli Stati membri possono autorizzare la movimentazione in ambito comunitario dei cani gatti e furetti di età inferiore ai tre mesi, non vaccinati, purchè siano muniti di passaporto e abbiano soggiornato dalla nascita nel luogo in cui sono nati, senza entrare in contatto con animali selvatici che possono essere stati esposti ad infezione o purché siano accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti.
Movimentazione dei cani, gatti e furetti, al seguito dei viaggiatori, dall’Italia verso gli altri Paesi dell’Unione Europea
Dal 1o ottobre 2004 entra in vigore la nuova normativa sanitaria dell’Unione Europea che disciplina la movimentazione tra i Paesi membri dell’Unione europea dei cani, gatti e furetti, nonché l’introduzione e la reintroduzione di tali animali, provenienti dai Paesi terzi, nel territorio comunitario.
La nuova normativa comunitaria riguarda la movimentazione, senza alcun fine commerciale, degli animali accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante il movimento.
La movimentazione degli animali da compagnia al seguito dei viaggiatori, dall’Italia verso gli altri Paesi dell’Unione europea, è possibile alle seguenti condizioni.
- Gli animali da compagnia che viaggiano al seguito dei proprietari o responsabili verso uno Stato membro dell’Unione europea, diverso dalla Gran Bretagna, Irlanda, Svezia e Malta, devono essere muniti del passaporto comunitario individuato dalla decisione 2003\803\CE della Commissione del 26 novembre 2003 e identificati tramite un tatuaggio chiaramente leggibile o un microchip in relazione a quanto previsto al riguardo dalla normativa nazionale del Paese membro di destinazione.
Il passaporto, rilasciato dal Servizio Veterinario Ufficiale, deve attestare l’esecuzione della vaccinazione antirabbica e, se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità.
Inoltre, per la movimentazione verso la Finlandia degli animali da compagnia è necessario il trattamento preventivo per l’echinococco, che deve essere effettuato massimo 30 giorni prima dell’arrivo in Finlandia degli animali.
In relazione a questo particolare aspetto ulteriori informazioni possono essere acquisite dal sito del Ministero dell'Agricoltura e Foreste della Finlandia.
Si consiglia, inoltre, a chi intendesse viaggiare con il proprio animale da compagnia di età inferiore ai 3 mesi e non vaccinato nei confronti della rabbia, di rivolgersi preventivamente all’Ufficio Consolare del Paese membro verso il quale si desidera portare l’animale, al fine di assicurarsi se il Paese di destinazione consenta l’introduzione nel proprio territorio di cani, gatti e furetti di età inferiore ai 3 mesi e non vaccinati nei confronti della rabbia; qualora ciò sia consentito l’animale deve essere munito comunque di un passaporto e deve aver soggiornato dalla nascita nel luogo in cui è nato, senza entrare in contatto con animali selvatici che possano essere stati esposti all’infezione del virus della rabbia, oppure deve essere accompagnato dalla madre da cui è ancora dipendente.
- I cani e i gatti movimentati al seguito dei viaggiatori verso la Gran Bretagna, l’Irlanda, la Svezia e Malta, devono essere muniti del passaporto comunitario individuato dalla decisione 2003\803\CEE del 26 novembre 2003 e identificati esclusivamente tramite un microchip.
Nel passaporto dell’animale deve essere attestata , da parte del veterinario ufficiale o autorizzato dall’Autorità competente, l’esecuzione:
- della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità;
- l’esecuzione presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea della titolazione(esame del sangue), con esiti favorevoli ( titolo pari o superiore a 0,5 UI|ml ), degli anticorpi neutralizzanti nei confronti del virus della rabbia; si precisa che il campione di sangue per l’esecuzione della titolazione deve essere prelevato dall’animale, da parte di un veterinario, dopo circa 30 giorni la vaccinazione e almeno 6 mesi prima della movimentazione verso il Regno Unito e l’Irlanda e 120 giorni dopo la vaccinazione per l’introduzione in Svezia.
I laboratori riconosciuti in Italia sono:
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Via Romea 14\A 35020 Legnano ( PD)
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise
Via Campo Boario 64100 Teramo
- Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana
Via Appia Nuova 1411 00178 Roma Capannelle
Nel passaporto devono essere attestati, dal veterinario privato, i trattamenti effettuati prima della movimentazione nei confronti delle zecche e dell’echinococco secondo le modalità individuate dalle rispettive norme nazionali dei Paesi di destinazione.
Si ricorda che la titolazione degli anticorpi non va rinnovata per gli animali che, dopo la titolazione, siano stati regolarmente rivaccinati senza interruzione del protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio di fabbricazione.
Per quanto concerne i furetti movimentati al seguito dei viaggiatori si precisa che gli animali devono essere identificati tramite microchip e muniti del passaporto comunitario attestante l’esecuzione della vaccinazione antirabbica in corso di validità nonché l’avvenuto trattamento preventivo antiparassitario nei confronti delle zecche e dell’echinococco secondo le norme nazionali.
Si ricorda che l’introduzione dei cani e dei gatti nel Regno Unito, per un periodo di 5 anni dall’entrata in vigore del Regolamento 998\2003 ( 2 ottobre 2003) è soggetta di fatto a tutte le condizioni del PET TRAVEL SCHEME di cui all’apposita sezione del sito del Ministero della salute “ Viaggiare con gli animali “; i certificati finora utilizzati per gli animali devono essere ovviamente sostituiti dal passaporto comunitario.
E’ vietato introdurre nel Regno Unito, Svezia, Irlanda e Malta cani e gatti di età inferiore ai tre mesi.
Si consiglia comunque, per quanto concerne le disposizioni per la movimentazione degli animali verso Gran Bretagna, Svezia, Irlanda e Malta, di consultare, prima di programmare il viaggio con il proprio animale, anche i seguenti siti per ulteriori informazioni:
Norme comuni per la movimentazione verso tutti gli stati membri
Dopo il 1° ottobre 2004 potranno essere movimentati dall’Italia verso gli altri Paesi comunitari, al seguito dei rispettivi proprietari o responsabili , cani, gatti e furetti anche non scortati dal passaporto conforme al modello della decisione 2003\803 CEE, a condizione che tali animali siano accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale prima del 1° ottobre 2004, ancora valido con riferimento alla durata della efficacia della vaccinazione nei confronti della rabbia conformemente alle istruzioni fornite dai laboratori di fabbricazione, e attestante la sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla normativa comunitaria.
PASSAPORTO
Il passaporto ha una forma tipografica standard ed ogni pagina deve riportare il numero di passaporto così composto: codice ISO dello Stato, codice ISTAT della Regione, numero progressivo di nove cifre individuato secondo le modalità di ciascuna Regione.
Il passaporto, prodotto dalle Regioni, è redatto in lingua italiana ed inglese e comprende le pagine relative:
- alla copertina di colore blu;
- all’identificazione e descrizione dell’animale e alle generalità del proprietario;
- alla vaccinazione antirabbica;
- alla titolazione degli anticorpi contro la rabbia (solo per Regno Unito, Svezia, Irlanda e Malta);
- agli eventuali trattamenti antiparassitari contro le zecche e l’Echinococco (ove richiesti) ;
- alla visita clinica (ove richiesta);
- alle altre eventuali vaccinazioni;
- alla legalizzazione.
Coloro che sono interessati al rilascio del passaporto per i propri cani, gatti o furetti debbono farne richiesta al il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio che provvede al rilascio del relativo documento.
Il passaporto, vale anche ai fini del rientro dell’animale dai Paesi terzi.
Fonte: ministerosalute.it
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